
Con l?assicurazione viaggi, in caso di infortunio dei viaggiatori, sarà garantito l?indennizzo. Ecco cosa devi sapere
L?ultima cosa che ci si aspetta partendo in vacanze è quella di subire un infortunio, ma purtroppo può capitare. Se hai scelto di trascorrere le tue vacanze in una struttura Barbarhouse e hai sottoscritto una polizza realizzata su misura per i nostri clienti da UnipolSai, abbiamo delle buone notizie per te.
Devi sapere che la garanzia di Viaggi Protetto su Infortuni interviene se subisci infortuni in viaggio, durante lo svolgimento di attività non a carattere professionale, o che abbiano causato un decesso o un'invalidità permanente.
Infortuni dell?assicurato, cosa prevede Viaggi Protetto
Con la polizza Infortuni di Viaggi Protetto, la Società indennizza gli infortuni subiti dal viaggiatore assicurato durante il viaggio, nello svolgimento di ogni attività che non sia a carattere professionale. L?assicurato, nel sottoscrivere la polizza, potrà leggere da contratto che ?Sono considerati ?infortuni? anche:
- gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- la folgorazione;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole di calore o di freddo;
- le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- le lesioni determinate da sforzo, con estensione della garanzia alle ernie
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati.
I massimali per infortuni con la polizza Viaggi Protetto
Con la polizza Viaggi Protetto, l?assicurazione è prestata fino a un limite massimo di Euro 50.000,00 per i casi di morte o di invalidità permanente.
Infortuni causati da guerra e insurrezione
Una nota a sé merita il caso di infortuni causati da guerra o insurrezione. Infatti, per la polizza Viaggi Sicuro, sono esclusi gli infortuni derivato dallo stato di guerra. Diverso però è il caso in cui il viaggiatore assicurato venga sorpreso dallo scoppio degli eventi suddetti mentre è fuori dal territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
In tal caso, l?assicurazione vale anche per infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall?inizio delle ostilità o dell'insurrezione. La garanzia non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio militare.
Ecco nel dettaglio le Garanzie su Infortuni
Morte
La più triste delle eventualità è il decesso in vacanza. Se l'infortunio dei viaggiatori assicurati ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in assenza di tale designazione, agli eredi del viaggiatore assicurato in parti uguali. Questo accade se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio,
L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente sopraggiunge il decesso dell?assicurato come conseguenza dell?infortunio, la Società corrisponderà ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo per morte e quello già liquidato per invalidità permanente, se inferiore.
Invalidità Permanente
Se l'infortunio accaduto in viaggio ha come conseguenza l'invalidità permanente di uno dei viaggiatori assicurati, l'indennizzo è dovuto solo se tale invalidità si sia verificata - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato in proporzione sulla somma assicurata per invalidità permanente totale.
La percentuale per il grado di invalidità permanente va accertata facendo riferimento alla tabella delle percentuali di invalidità dell'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione della polizza. Se l?infortunio riguarda la menomazione degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Se la lesione non comporta perdita totale ma minorazione, le percentuali indicate saranno ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito facendo riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, a prescindere dalla professione dell?assicurato.
Nel caso di perdita totale, sia essa anatomica o funzionale, di più organi o arti si applica una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Morte presunta
E se la morte è solo presunta? Qualora l?assicurato sia scomparso a seguito di infortunio, il corpo non venga ritrovato e si presuma avvenuto il decesso, la Società corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione non avviene prima di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta secondo gli artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Se dopo il pagamento dell?indennizzo per morte presunta si prova che l?assicurato è in vita, la società ha diritto di agire nei confronti dei beneficiari e/o dell'assicurato per la restituzione della somma. Dopo la restituzione, l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.
Eventi naturali
L?assicurazione di viaggio copre infortuni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e inondazioni. Nel caso in cui l?evento colpisca più persone assicurate nella stessa polizza, l?esborso della Società non potrà superare l?importo complessivo di Euro 300.000,00.
Disposizioni e Limitazioni della polizza su Infortuni in viaggio
Esistono alcune limitazioni per la polizza sugli Infortuni. Esse sono:
- persone non assicurabili: a prescindere dalla concreta valutazione dello stato di salute, non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi. L?assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
- Limiti di età: l?assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni; per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l?assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.
Esclusioni per gli infortuni, ecco quali
Per la Garanzia sugli infortuni vi sono alcune esclusioni che integrano l?elenco di quelle comuni a tutte le Garanzie. Si legge che ?dalla garanzia sono esclusi gli infortuni derivanti da:- uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l?assicurato è privo della prescritta e valida abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l?assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida ed uso di macchine agricole ed operatrici;
- natanti a motore per uso non privato e mezzi subacquei;
- guida e uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto dall?art. 06 Rischio Volo;
- pratica di sport comportanti l?uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge ?apparecchi per il volo da diporto sportivo? ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili;
- pratica di sport come p.e. pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (freestyle), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3° comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci d?alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard;
- pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno. E inoltre scherma, baseball, canottaggio, qualora l?infortunio si verifichi durante gare e competizioni (e relative prove o allenamenti) organizzate o svolte sotto l?egida delle rispettive federazioni sportive o associazioni ad esse equiparabili;
- ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci;
- avvelenamenti escluso quanto previsto nel precedente Art.1, e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- azioni delittuose o partecipazione a imprese temerarie compiute o tentate dall?assicurato;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell?atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc);
- sostanze radioattive, batteriologiche, e/o chimiche quando utilizzate per fini non pacifici;
- Non sono considerati ?Infortuni? gli infarti da qualsiasi causa determinati.?
Franchigia per l?invalidità permanente
All?indennità per invalidità permanente si applica la franchigia del 5%. Ciò significa che la Società non liquida indennità se l'invalidità non supera la percentuale del 5%. Se l'invalidità permanente è di grado superiore, la Società liquida l'indennità per la parte ad essa eccedente.Controversie ? arbitrato irrituale
Come si risolvono le controversie di natura medica sulla indennizzabilità di un sinistro? In tal caso le Parti possono conferire il mandato della decisione ad un Collegio di tre medici.
I medici vengono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici che ha sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio, cioè nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.
Ogni Parte si fa carico delle spese e remunera il medico che ha designato, mentre le competenze per il terzo medico sono a carico della Parte soccombente.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni dei periti sono raccolti in un verbale da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il verbale, rifiuto che deve essere attestato nel verbale.
Come si denuncia l?infortunio dell?assicurato o dei beneficiari
Il viaggiatore assicurato o i suoi aventi diritto, a seguito di infortunio, devono effettuare denuncia del sinistro alla Società per via telefonica al numero verde 800406858.
Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30, e il sabato dalle 8 alle 14.
La denuncia telefonica deve essere effettuata entro 3 giorni da quando se ne ha la possibilità.
Si può inviare, sempre entro 3 giorni, la denuncia scritta a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI).
La denuncia scritta deve essere firmata dall?assicurato o dai suoi aventi diritto, e corredata di certificato medico (o del Pronto Soccorso), dati anagrafici dell?assicurato, codice fiscale, indicazione del luogo, giorno e ora dell?evento, e una descrizione dettagliata dell?accaduto.
L?assicurato o i suoi beneficiari devono consentire alla Società indagini e accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l?assicurato.
Criteri di indennizzabilità
La Società è tenuta a corrispondere l?indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili di un infortunio. Perciò, se l?assicurato non è sano e fisicamente integro al momento dell?infortunio, la Società provvede all?indennizzo delle conseguenze che si sarebbero verificate se l?infortunio avesse colpito una persona sana. In caso di perdita o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità già esistente.Rinuncia al diritto di surrogazione
La Società rinuncia all'azione di surrogazione previsto all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio, in favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto.